(Entrata in vigore dal 1 Gennaio 2023 – in attesa di pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale)
Il 7 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo del correttivo del D.Lgs 36/2021, uno dei decreti di Riforma dello Sport. Il provvedimento risultava quantomai urgente anche alla luce di una giurisprudenza di Cassazione, consolidatasi ad inizio anno 2022, che riteneva non più percorribile la strada dei compensi sportivi così come fino ad oggi utilizzata.
Il correttivo interviene sia sulle attività sportive professionistiche che su quelle dilettantistiche. Per quel che qui interessa ci soffermeremo brevemente sul mondo dilettantistico, che contiene importanti novità che cercheremo di illustrare molto schematicamente, rimandando ad un successivo contributo, dopo l’approvazione definitiva del correttivo e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli approfondimenti del caso.
- A livello statutario dovrà emergere che l’attività sportiva dilettantistica viene svolta in via principale, quindi sarà necessario procedere ad un’analisi dei singoli statuti per verificare che tale previsione sia soddisfatta. Viene inoltre previsto per le SSD la possibilità di distribuzione degli utili prodotti fino al 50%, anche se al momento non è chiaro l’impatto di questa novità sulla applicabilità della disposizione di cui all’art. 148 c. 3 TUIR che prevede la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ( norma che ha come presupposto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, riserve ed avanzi di gestione).
- Vengono “reintegrate” le cooperative sportive ( escluse in precedenza dal D.Lgs 36/2021) e tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che abbiano ad oggetto principale le attività sportive. Ecco che quindi, potrebbero fare il loro ingresso nel mondo dello sport nuovi soggetti giuridici quali, ad esempio, le fondazioni;
- Viene identificata la figura del volontario in parallelo con quanto stabilito dalla riforma del terzo settore: il volontario è un soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- Vengono identificate le figure dei lavoratori sportivi: sono tali i soggetti tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale. Per i lavoratori sportivi così identitficati e per gli “amministrativi gestionali” trova applicazione la nuova disciplina. Ove l’importo dei compensi erogati a tali soggetti non superi i cinquemila euro annui la loro corresponsione non produrrà reddito ed obblighi dichiarativi e previdenziali, fatta eccezione la predisposizione e l’invio della Certificazione Unica. Sopra i cinquemila euro annui ci si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonisitica ( tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), la prestazione si presumerà di collaborazione coordinata e continuativa; in caso di impegno superiore potrà essere considerata, a seconda delle tipologie del rapporto, subordinata, autonoma o di collaborazione cooridnata e continuativa: sotto questo punto di vista grande importanza avrà la previsione dell’art. 25 comma 3 del correttivo in esame relativa alla certificazione dei contratti di lavoro. Comunque in tutti i casi, superata la soglia di euro cinquemila annui scatteranno le ritenute previdenziali mentre, superata la seconda soglia di euro quindicimila annuli, oltre alle ritenute previdenziali scatteranno anche le ritenute fiscali. In caso di collaborazione cordinata e continuativa le ritenute contributive saranno per due terzi a carico del sodalizio e per un terzo a carico del lavoratore sportivo. Viene previsto che gli adempimenti interenti ai sopra indicati rapporti di lavoro saranno “facilitati” dall’utilizzo del nuovo registro delle attività sportive che fungerà da interfaccia con le altre amministrazioni. Il correttivo prevede che le figure dei lavoratori amministrativo-gestionali avranno disciplina analoga a quella dei lavoratori sportivi. Viene infine previsto che i contributi previdenziali per i contatti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni siano calcolati ul 50% del compenso.
- La nuova disciplina illustrata, come anticipato, si applica al lavoro sportivo, come sopra definito, ed alle figure amministrativo-gestionali. Nei confronti delle risorse quali quelle dedicate alla custodia, gurdiania, alla manutenzione, al marketing all’animazione….. troveranno applicazione le norme ordinarie dei rapporti di lavoro.
Inviatiamo tutte le Associazioni a rivolgersi ai propri consulenti per maggiori o ulteriori chiarimenti o dubbi.
Anna Maria Cerruti – Dottore Commercialista, Revisore Legale, Revisore di Cooperative, Mediaconciliatore