RIFORMA DEL TERZO SETTORE ED ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: L’IMPORTANZA DI EFFETTUARE SCELTE PONDERATE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE ED ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: L’IMPORTANZA DI EFFETTUARE SCELTE PONDERATE

In questi giorni, complice l’imminente operatività del Registro Unico del Terzo Settore ( RUNTS) prevista, al momento e salvo ulteriori proroghe, per fine giugno 2021, stano giungendo molte email da parte di “reti associative” che invitano le associazioni ad aderire alla rete la quale provvederà ad iscrivere l’associazione citata al RUNTS. Dall’esame di alcune di queste comunicazioni sono emerse notizie non sempre puntuali e precise ( es. necessità di iscrizione al RUNTS per mantenere la defiscalizzazione delle attività, o presunzione per la quale le associazioni sportive rientrano nella tipologia delle APS….). Senza pretesa di esaustività, poiché il discorso sarebbe molto lungo e complesso, si vuole puntare l’attenzione delle associazioni e società affiliate su alcuni aspetti fondamentali:

  • La Riforma del Terzo Settore, sebbene datata 2017 ( D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore – CTS-) manca ancora di alcuni importanti parti della riforma stessa, quali molti decreti attuativi ( es. il decreto relativo alle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore – CTS -, oggi ancora in bozza) l’autorizzazione della Commissione Europea ai regimi fiscali previsti dal CTS per gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le Organizzazioni di Volontariato ( ODV), richiesta ad oggi non ancora inoltrata, nonché il raccordo tra alcune disposizioni del CTS ed i decreti di Riforma dello Sport recentemente approvati che entreranno in vigore il 1 gennaio 2022 ( ad eccezione della parte riguardante il lavoro sportivo la cui entrata in vigore è prevista per il 1 luglio 2022);
  • Le ASD e SSD POSSONO assumere “anche” la veste di ente del terzo settore ma la scelta della veste giuridica più appropriata NON può prescindere da valutazioni da operare sulla singola specifica realtà. Una ASD può entrare nel terzo settore assumendo diverse vesti giuridiche: APS, ODV, impresa sociale o altro ente del terzo settore. Una SSD può entrare nel terzo settore esclusivamente assumendo la qualifica di impresa sociale. Per una corretta scelta della tipologia è necessario studiare attentamente le caratteristiche peculiari dell’attività svolta dalla ASD considerata con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    • Prevalenza dell’attività svolta nei confronti degli associati: qualora l’ASD valutasse di entrare nel Terzo Settore in questo caso la veste di APS garantirebbe la possibilità di defiscalizzare i corrispettivi specifici percepiti dagli associati ( e NON dai tesserati) per le attività istituzionali, a norma dell’art. 85 c. 1 CTS;
    • Numero di persone retribuite a qualunque titolo rispetto al numero dei volontari: in questo caso la scelta di APS ed ODV potrebbe essere impossibile da praticare stante i vincoli introdotti dal CTS per queste due tipologie associative con riguardo al numero di persone che possono essere retribuite a qualunque titolo, e l’ente potrebbe decidere di guardare alla veste di ETS puro ( non tipizzato) o di impresa sociale, con tutti i conseguenti adempimenti ( che non sono pochi e potrebbero portare al sostenimento di maggiori oneri);
    • Volume delle attività “commerciali” ( es. sponsorizzazioni…..): entrando del Terzo Settore l’ASD/SSD perderebbe la possibilità di poter usufruire della L.398/1991, e dovrebbe avvalersi dei regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore ( ricordiamo, ancora in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea), che potrebbero rivelarsi meno favorevoli, a seconda del volume delle attività “commerciali” dell’ente.

Nel divenire “anche” ETS, sotto una delle forme giuridiche consentite dal CTS, l’ASD/SSD perde le attuali e note agevolazioni e la normativa cui dovrà fare riferimento diverrà quella contenuta nel CTS. ( normativa, come sopra specificato, che ad oggi presenta ancora molti aspetti incerti e non definiti)

  • Le ASD/SSD possono decidere anche di NON entrare nel terzo settore, ricoprendo solo lo status di ASD/SSD e continuando ad usufruire delle attuali agevolazioni fiscali che per le ASD/SSD ( che decidono di rimanere fuori dal terzo settore) non vengono meno in seguito all’entrata in vigore del CTS, quali la previsione della decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da associati/tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali ( art. 148 c. 3 TUIR), la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 398/1991 per le attività commerciali connesse ( le ASD/SSD che decideranno di iscriversi al RUNTS, come sopra specificato, perderanno la possibilità di avvalersi di tale disposizione), la previsione contenuta nell’art. 149 c. 4 del TUIR riguardante la non applicabilità alle ASD della perdita della qualifica di ente non commerciale, che non si applica anche alle ASD che decidono di entrare nel terzo settore, e, ad oggi, in mancanza di un raccordo normativo con i decreti di riforma dello sport, qualche dubbio sorge anche sulla possibilità di erogare quelli che oggi si definiscono compensi sportivi dilettantistici ex art. 67 c. 1 lett. m) TUIR, compensi a tutti gli effetti, e che la riforma dello sport modifica in prestazioni amatoriali, che hanno differenti presupposti e la cui compatibilità con le norme del CTS ad oggi non risulta essere così scontata.
  • Valutazioni ad hoc vanno poi fatte se l’ASD in questione ha anche la qualifica di ONLUS: il non entrare nel terzo settore comporterebbe la devoluzione del patrimonio dell’associazione ONLUS alla data in cui, con la piena entrata in vigore della riforma, il regime fiscale delle ONLUS verrà meno, e questo è un aspetto di non secondaria importanza da valutare.

Si ricorda inoltre che la riforma diventerà pienamente operativa solo a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione del RUNTS e dell’approvazione da parte della Commissione europea dei regimi fiscali previsti dal CTS per gli enti del terzo settore non commerciali, APS e ODV. Per tanto, nella più ottimistica delle ipotesi, la riforma non entrerà in vigore prima del 1 gennaio 2022. Per quella data si auspica che il quadro della riforma sia completo in modo da permettere alle ASD/SSD, ma in generale a tutti gli enti potenzialmente interessati, di basare le proprie decisioni su dati e norme certe. Si ribadisce che la decisione dovrà essere presa in base alle caratteristiche peculiari dell’attività svolta dall’ente e delle modalità di svolgimento della stessa, e sarà giocoforza una soluzione “tagliata su misura”, non essendo, in valore assoluto, una soluzione preferibile rispetto ad un’altra.

Si invitano per tanto le ASD/SSD affiliate a rivolgersi ai propri professionisti di fiducia per effettuare le dovute valutazioni, nella consapevolezza che c’è ancora un po’ tempo per effettuare le scelte più appropriate.

Dott.ssa Commercialista
Anna Maria Cerruti